Con l’ordinanza n. 18610 del 30 giugno 2021, la Corte di Cassazione ha statuito che l’erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa. In tale ipotesi il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca.
La responsabilità della banca per la concessione di credito ad impresa in crisi e legittimazione attiva del curatore fallimentare per la reintegrazione del patrimonio del fallito
Lug 26, 2021 | Legal