Con la sentenza n. 128 del 22 giugno 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultima proroga della sospensione ex art. 54-ter d.l. 18/2020 delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili costituenti l’abitazione principale del debitore esecutato. Conseguentemente, il termine semestrale che, ai sensi dell’art. 627 c.p.c,, deve essere osservato a pena di estinzione per riassumere il processo decorre a partire dal 1° gennaio 2021, le pronunce della Corte costituzionale comportano una regressione dell’illegittimità di una norma di legge o di un atto avente tale forza al momento in cui essi vennero ad esistere.