Con la sentenza n. 12154 del 27 aprile 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo che ne deriva, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima.
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